Art. 11.
(Vincoli ai rimborsi elettorali).

      1. L'accesso dei partiti politici ai rimborsi elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, è subordinato al rispetto dei requisiti previsti dalla presente legge.
      2. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, è sostituito dal seguente:

      «1. Ogni partito o movimento politico è tenuto a destinare una quota pari al 10 per cento dei rimborsi ricevuti per ciascuno dei fondi di cui ai commi 1 e 5 dell'articolo 1 ad iniziative volte ad accrescere alla partecipazione attiva delle donne alla politica».

      3. Dopo il comma 3 dell'articolo 9 della legge 3 giugno 1999, n. 157, è inserito il seguente:

      «3-bis. Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per i partiti che scelgono di ricorrere alle elezioni primarie per la designazione dei candidati alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e del Parlamento europeo è maggiorato di una quota pari al 10 per cento».